Lo Statuto

Titolo I
DENOMINAZIONE, SEDE E SCOPO
Art. 1 – Denominazione e Sede
È costituita l’Associazione senza scopo di lucro denominata “Centro Sportivo San Luigi Cormano Associazione Sportiva Dilettantistica” per brevità denominata anche “Centro Sportivo San Luigi Cormano ASD”. Assume la forma giuridica di Associazione senza personalità giuridica, ma si riserva di richiederla con delibera dell’assemblea ordinaria come previsto dall’art. 14 D.Lgs. 36/2021, apartitica e aconfessionale. La durata dell’Associazione è illimitata. L’Associazione ha sede in Cormano (MI). Il trasferimento della sede legale all’interno del medesimo Comune è deliberata dal Consiglio Direttivo, il trasferimento in un Comune differente è deliberato dall’Assemblea Ordinaria dei soci ed in entrambi i casi non comporta modifica statutaria, ma l’obbligo di comunicazione agli Uffici competenti. I colori sociali sono rosso e blu.
Art. 2 – Efficacia dello Statuto
Lo Statuto vincola alla sua osservanza i soci, esso costituisce la regola fondamentale di comportamento dell’attività della organizzazione stessa.
Art. 3 – Finalità e Attività
L’Associazione ha per finalità l’esercizio in via stabile e principale dell’organizzazione e gestione di attività sportiva dilettantistica, compresa la formazione, la didattica, la preparazione e l’assistenza all’attività sportiva dilettantistica così come previsto dall’art. 7 D.Lgs. 36/2021 e prevedendo la massima inclusione di persone normodotate e diversamente abili, connessa alla pratica delle attività sportive di seguito elencate, nonché tutte le discipline sportive associate a tali sport ed inoltre le discipline sportive collegate che verranno riconosciute dall’ordinamento sportivo italiano e potranno essere iscritte nel Registro Nazionale delle Attività Sportive Dilettantistiche nel quadro, con le finalità e con l’osservanza delle norme e delle direttive emanate dal Dipartimento per lo Sport della Presidenza del Consiglio dei Ministri, dal CONI e dal CIP e da eventuali enti o organi che dovessero sostituirli in futuro. Le attività sportive che verranno svolte sono le seguenti:
– Calcio a 11, Calcio a 7
– Futsal
– Danze accademiche (BC002)
– Danze coreografiche (BC004 e BC005)
– Danze internazionali (BC006)
– Street dance
– Pallacanestro
– Pallavolo
a queste si aggiungeranno tutte le discipline sportive collegate così come previsto dalla normativa vigente. A tal fine l’associazione può partecipare a gare e campionati, può inoltre indire manifestazioni e gare proprie; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; svolgere attività didattica per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle attività e discipline sportive praticate; realizzare in generale ogni attività propedeutica al raggiungimento di tali scopi sociali rivolte a soggetti normodotati o diversamente abili. L’Ente potrà inoltre attuvare sezioni per tutte le discipline sportive che il Consiglio Direttivo riterrà di attivare per i propri soci e tesserati. L’Associazione intende altresì provvedere all’assistenza continua dei propri associati attraverso l’impiego di volontari, istruttori, tecnici e personale qualificato così come disciplinato dall’art. 25 e seguenti del D.lgs 36/2021, dai regolamenti dell’organismo affiliante e normative che dovessero succedergli nel tempo. Per il perseguimento dei propri scopi, l’Associazione potrà quindi svolgere le seguenti attività:
organizzare o prendere parte a iniziative, gare, campionati e manifestazioni a carattere locale, regionale, nazionale o internazionale relative alle discipline sportive praticate anche tramite la partecipazione a competizioni organizzati dalla Federazione Sportiva Nazionale (FSN) o Ente di Promozione Sportiva (EPS) a cui è affiliata;
organizzare o partecipare a stage, corsi di formazione, corsi didattici, corsi sportivi e formativi, incontri e dibattiti propedeutici e necessari per l’avvio, l’aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento delle discipline sportive praticate che potranno essere effettuate tramite versamento di corrispettivi specifici differenziati in base al programma di attività scelto dal singolo socio o tesserato, ma uguale per tutti i soci o tesserati che scelgono il medesimo programma di attività;
L’associazione potrà inoltre svolgere attività secondarie e strumentali rispetto alle attività sportive istituzionali, come previste dall’art. 9 D.lgs. 36/2021, che verranno individuate dall’Organo Direttivo quali a titolo esemplificativo ma non esaustivo:
organizzare iniziative, servizi, attività sportive/didattiche, promozione dello sport, attività ricreative in genere atte a soddisfare le esigenze sportive, di conoscenza e di ricreazione dei propri soci e dei tesserati;
gestire e possedere, prendere o dare in locazione o comodato qualsiasi tipo di immobile e di impianto sportivo sia immobile che mobile, fare accordi con altre associazioni o terzi in genere, nonché trasferire la propria sede o aprire sedi secondarie in Italia;
organizzare e/o partecipare ad incontri, workshop, momenti formativi e divulgativi al fine di promuovere le attività sportive praticate dagli associati e diffonderne la conoscenza e la pratica anche verso terzi;
porre in essere operazioni di natura commerciale in conformità alla normativa in vigore in materia di enti non profit, come a titolo esemplificativo ma non esaustivo attività propedeutiche e/o collegate al mondo sportivo quale il noleggio o la vendita di attrezzatura ed abbigliamento sportivo, la gestione di un punto ristoro qualificato come circolo privato riservato a soci e tesserati, attività sportiva verso terzi, rispettando i dettami delle leggi e degli eventuali regolamenti comunali in vigore in materia. Sarà cura del Consiglio Direttivo individuare le attività diverse da quelle istituzionali che potranno essere svolte dal sodalizio sportivo.
L’Associazione fa riferimento alla realtà educativa della parrocchia di SS. Salvatore e l’attività sportiva si svolgerà in coerenza con gli obiettivi educativi individuati nel progetto della parrocchia, nel’ambito della quale la predetta attività si inserisce, coordinandosi con le iniziative formative ed educative rivolte a giovani e ragazzi.
Art. 4 – Affiliazioni
L’Associazione si affilia alla Federazione Sportiva Nazionale e/o all’Ente di Promozione Sportiva che riterrà più congruo alle proprie necessità nel perseguimento dei fini istituzionali, impegnandosi ad osservarne lo Statuto ed i Regolamenti. L’Associazione si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari, che gli organi competenti della FSN e/o EPS stessa dovessero adottare a suo carico, nonché le decisioni che le autorità federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico disciplinare attinenti all’attività sportiva. Costituiscono quindi parte integrante del presente statuto le norme degli statuti e dei regolamenti federali nella parte relativa all’organizzazione o alla gestione delle società affiliate.
Art. 5 – Funzionamento
L’Associazione garantirà la democraticità della struttura e l’elettività delle cariche. L’attività istituzionale ed il regolare funzionamento delle strutture potranno essere garantiti dalle prestazioni degli aderenti all’Associazione, per le quali potranno essere riconosciuti, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, rimborsi spese in occasione di trasferte (che saranno indennizzate mediante il riconoscimento delle spese vive effettivamente sostenute e documentate); nel caso in cui la complessità, l’entità nonché la specificità dell’attività richiesta non possa essere assolta dai propri aderenti, sarà possibile avvalersi di lavoratori subordinati, parasubordinati, collaboratori sportivi e/o ricorrere a prestazioni di lavoro autonomo anche di carattere occasionale
Art. 6 – Principio di non discriminazione
L’Associazione si ispira al principio di non discriminazione, i Soci si astengono da qualsiasi comportamento discriminatorio in relazione alla razza, all’origine etnica o territoriale, al sesso, all’orientamento sessuale, all’identità di genere, all’età, alla religione, alle opinioni politiche e filosofiche.
TITOLO II
SOCI
Art. 7 – Categorie di Soci
Possono far parte dell’Associazione, in qualità di soci solo le persone fisiche che partecipano alle attività sportive svolte dall’Associazione, che ne facciano richiesta scritta e che siano dotate di una condotta conforme ai principi della lealtà, della probità e della rettitudine in ogni rapporto collegato all’attività sportiva, con l’obbligo di astenersi da ogni forma d’illecito sportivo e da qualsivoglia indebita esternazione pubblica lesiva della dignità, del decoro e del prestigio dell’Associazione e dei suoi organi.
Sono previste due categorie di soci, ciascuna con parità di diritti e doveri:
– ordinari: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo;
– atleti: sono coloro che versano la quota di iscrizione annualmente stabilita dal Consiglio Direttivo e svolgono attività sportiva agonistica;
Tutti gli associati usufruiscono del diritto di utilizzo delle attrezzature sportive di proprietà o in possesso dell’ASD. Le iscrizioni decorrono dal giorno in cui il Consiglio Direttivo ha deliberato l’ammissione del socio. La disciplina del rapporto associativo e le modalità associative volte a garantire l’effettività del rapporto medesimo sono uniformi. Gli associati maggiorenni hanno diritto di voto per l’approvazione e le modifiche dello Statuto e dei regolamenti e per la nomina degli organi direttivi dell’Associazione, i soci minorenni esercitano tale diritto attraverso il genitore o il tutore. Ogni associato ha diritto ad un voto. La quota associativa è stabilita preventivamente dal Consiglio Direttivo; non è restituibile in caso di recesso o di perdita della qualità di associato.
Art. 8 – Procedura di ammissione
La domanda di ammissione all’Associazione va presentata ed indirizzata per iscritto al Consiglio Direttivo e con la firma della domanda di ammissione l’aspirante socio accetta incondizionatamente le norme del presente Statuto, i regolamenti e tutte le decisioni prese dal Consiglio Direttivo e dall’Assemblea. Il Consiglio Direttivo decide inappellabilmente sull’accettazione delle domande presentate. La domanda di ammissione per acquisire la qualifica di socio nel caso in cui l’aspirante sia minorenne deve essere presentata e sottoscritta dall’esercente la potestà sul minore che lo rappresenta a tutti gli effetti nei confronti dell’Associazione, esercitando ogni diritto e ogni dovere associativo e rispondendo verso l’Associazione per tutte le obbligazioni attive e passive dell’associato minorenne. Con la sottoscrizione della domanda di ammissione il socio accetta che i propri dati personali siano comunicati agli organismi che procedono al riconoscimento ai fini sportivi e alla relativa certificazione della attività sportiva dilettantistica svolta. L’ammissione a socio è a tempo indeterminato, fermo restando il diritto di recesso, inoltre la quota associativa è intrasmissibile.
Art. 9 – Perdita della qualifica di socio
La qualifica di socio si perde per recesso, esclusione, mancato versamento della quota associativa annuale, morte o estinzione della persona giuridica o dell’Ente. Il Consiglio Direttivo procede alla tempestiva cancellazione del socio dal libro degli Associati. Le dimissioni volontarie dell’associato dovranno essere presentate all’Organo Direttivo per iscritto.
L’esclusione sarà deliberata dal Direttivo nei confronti del socio, e notificata allo stesso a mezzo mail o raccomandata a mano o raccomandata a/r, che:
– non esplichi più l’attività per la quale è stato ammesso (decadenza);
– commetta azioni ritenute disonorevoli entro e fuori dall’Associazione o che, con la sua condotta, costituisca ostacolo al buon andamento del sodalizio;
abbia violato il principio di non discriminazione, anche al di fuori dell’esercizio delle attività sportive o del rapporto Associativo;
– non abbia ottemperato alle disposizioni dello Statuto o di ogni altra deliberazione o norma legalmente adottata dagli organi sociali;
abbia abusato nella qualità di amministratore, della firma dei capitali sociali o aver commesso frodi nell’amministrazione o nella tenuta dei conti;
– abbia trascurato, se investito di cariche in seno all’associazione, i propri doveri, malgrado i richiami del Presidente e del Consiglio Direttivo;
– sia moroso nel pagamento della quota associativa e/o dei contributi associativi oltre trenta giorni dall’invito a regolarizzare rivoltogli dal Direttivo o trascorsi tre mesi dall’inizio del nuovo anno sociale. Contro le deliberazioni di esclusione deliberate dal Consiglio Direttivo nei casi da due a sei sopra indicati è ammesso ricorso all’Assemblea. Il ricorso deve essere proposto, a pena di decadenza, entro quindici giorni dal ricevimento della comunicazione scritta contenente la delibera del Consiglio Direttivo e deve essere ad esso notificato tramite raccomandata a/r inviata presso la sede dell’Associazione o PEC mail. Il Presidente o la maggioranza dei membri del Consiglio Direttivo provvederà a convocare l’Assemblea entro un mese dalla ricezione della raccomandata a/r o comunicazione PEC mail. L’associato escluso con provvedimento definitivo non potrà presentare una nuova richiesta di iscrizione all’Associazione per il periodo determinato
dal Direttivo nel verbale, che ad ogni modo non potrà essere inferiore ai due anni.
Nel caso invece di esclusione indicata nel primo caso oppure di cancellazione per morosità il socio escluso può ripresentare in qualsiasi momento una nuova domanda di iscrizione indirizzata al Consiglio Direttivo.
La perdita per qualsiasi motivo della qualifica di socio non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione ed il socio dimissionario, escluso o radiato, nonché l’erede del socio defunto, non può vantare alcun diritto sul patrimonio dell’Associazione
Art. 10 – Diritti e doveri degli Associati
I diritti e gli obblighi degli Associati, di qualsiasi categoria, sono strettamente personali e non possono essere ceduti o trasferiti per qualsiasi titolo o motivo.
Ai sensi dell’art. 148, comma 8, DPR 917/86 e artt. 7 e 8 D.lgs. 36/2021, agli Associati sarà garantita uniformità di rapporto associativo e modalità associative volte ad assicurare l’effettività del rapporto medesimo senza limiti temporali e con diritto di voto per l’approvazione e le modificazioni dello Statuto e dei regolamenti, e per la nomina degli organi direttivi della Associazione.
Gli Associati hanno diritto a:
– conoscere i programmi con i quali l’Associazione intende attuare gli scopi sociali;
– partecipare alle attività promosse dall’Associazione;
– votare per approvare le modifiche allo statuto e per eleggere i componenti degli organi sociali;
– votare per approvare il rendiconto consuntivo annuale
– usufruire di tutti i servizi dell’Associazione posti a disposizione degli Associati stessi;
– frequentare i locali della Associazione posti a disposizione degli Associati;
– candidarsi per ricoprire cariche sociali, se maggiorenni. Nel caso di socio minorenne Il diritto all’elettorato passivo verrà automaticamente – acquisito alla prima assemblea utile svoltasi dopo il raggiungimento della maggiore età.
Gli associati sono obbligati a:
– osservare il presente Statuto e le deliberazioni adottate dagli organi sociali;
– versare la quota associativa ed i contributi associativi;
– svolgere le attività preventivamente concordate;
– mantenere un comportamento conforme alle finalità dell’Associazione;
– utilizzare correttamente gli impianti e le attrezzature sportive, impegnandosi alla conservazione e al buon uso delle stesse.
L’associato di qualsiasi categoria che non osservi lo Statuto, che non si adegui alle disposizioni emanate dal Consiglio Direttivo, che si renda in ogni caso indesiderabile per il suo comportamento, potrà essere deferito al Consiglio Direttivo per l’adozione di eventuali sanzioni.
Titolo III
ORGANI DELL’ASSOCIAZIONE
Art. 11 – Organi Sociali
Sono organi dell’Associazione:
– Assemblea dei Soci
– Consiglio Direttivo
– Presidente e Vice Presidente
– Tesoriere
– Segretario
Sono inoltre organi dell’Associazione, se nominati dall’Assemblea dei Soci:
– Collegio dei Revisori dei Conti
– Collegio dei Probiviri
Tuttele cariche relative ad ogni organo sociale non possono essere retribuite
Art. 12 – Assemblea dei Soci
L’Assemblea è l’organo sovrano dell’Associazione ed è composta da tutti i soci. Ogni socio ha diritto ad un voto. L’Assemblea dei soci, Ordinaria o Straordinaria, può essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo o dai due terzi dei Consiglieri. L’Assemblea dei soci si riunisce comunque in sede Ordinaria almeno una volta all’anno entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale per l’approvazione del rendiconto economico.
L’avviso di convocazione deve essere comunicato ai soci tramite affissione della convocazione presso la sede sociale dell’Associazione almeno otto giorni prima della data fissata per la convocazione stessa ed eventualmente con altri strumenti (informatici e non) atti a portare a conoscenza dei soci tale convocazione la quale dovrà riportare il luogo, la data, l’ora e l’ordine del giorno dell’adunanza.
Art. 13 – Competenze dell’Assemblea
L’Assemblea Ordinaria ha le seguenti competenze:
– nominare e revocare i componenti degli organi sociali;
– approvare il rendiconto economico consuntivo;
– deliberare sulla responsabilità dei componenti degli organi sociali e promuovere azione di responsabilità nei loro confronti;
– deliberare la variazione di sede legale;
– deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.
L’Assemblea Straordinaria ha le seguenti competenze:
– deliberare sulle modifiche dello Statuto;
– deliberare lo scioglimento, la trasformazione, la fusione o la scissione dell’Associazione;
Art. 14 – Validità Assemblee e Deliberazioni Assunte
Ogni socio ha diritto ad un voto, i soci minorenni esercitano tale diritto tramite il genitore o chi ne ha la patria potestà; possono partecipare alle assemblee dei soci, ordinarie o straordinarie, ma non possono candidarsi per ricoprire cariche sociali per via della minore età. Gli associati possono farsi rappresentare in Assemblea solo da altri associati, conferendo delega scritta. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di quattro deleghe.
L’Assemblea Ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se è presente la maggioranza dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, qualunque sia il numero dei presenti, in proprio o in delega. Le delibere dell’Assemblea Ordinaria vengono prese a maggioranza dei presenti e rappresentati per delega, sono espresse con voto palese tranne quelle riguardanti le persone e la qualità delle persone (o quando l’Assemblea lo ritenga opportuno).
L’Assemblea Straordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione se sono presenti i due terzi dei soci aventi diritto di voto; in seconda convocazione, da tenersi anche nello stesso giorno, purchè sia presente almeno la metà più uno dei soci aventi diritto di voto, in proprio o in delega e delibera con il voto favorevole dei due terzi dei presenti, deleghe incluse. Ciascun associato è portatore di un numero massimo di due deleghe. L’Assemblea Straordinaria approva eventuali modifiche allo Statuto con la presenza della metà più uno dei soci e con il voto favorevole dei due terzi dei voti validi espressi in Assemblea. L’Associazione dovrà trasmettere al Registro Nazionale delle Attività Sportive il nuovo Statuto per gli adempimenti legati al Registro; scioglie l’Associazione e ne devolve il patrimonio col voto favorevole di tre quarti dei Soci presenti. Le proposte di modifica dello Statuto devono essere presentate all’Assemblea da uno degli organi o dalla metà più uno degli Associati. Le relative deliberazioni sono approvate dell’Assemblea Straordinaria
Art. 15 – Audio/Video Assemblee
È possibile tenere le riunioni dell’assemblea dei soci, con interventi dislocati in più luoghi, audio/video collegati, e ciò alle condizioni previste dalla legge, cui dovrà essere dato atto nei relativi verbali.
È in ogni caso necessario che:
– siano presenti, anche in luoghi differenti, il presidente e/o il segretario della riunione;
– vi sia la possibilità, per il presidente, di identificare i partecipanti, di regolare lo svolgimento assembleare e di constatare e proclamare i ri- sultati delle votazioni;
– venga garantita la possibilità di tenere il verbale completo della riunione;
– venga garantita la discussione in tempo reale delle questioni, lo scambio di opinioni, la possibilità di intervento e la possibilità di visionare i- documenti, da depositarsi presso la sede nei giorni precedenti l’adunanza;
– sia garantita la possibilità di partecipare alle votazioni;
– sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e in maniera simultanea alla votazione sugli argomenti posti – all’ordine del giorno nonché di trasmettere, ricevere e visionare documenti;
– vengano indicati nell’avviso di convocazione – a cura dell’ente sportivo – la piattaforma tecnologica o gli strumenti informatici attraverso la quale i soci possono collegarsi.
I- in presenza dei suddetti presupposti, l’assemblea si considera tenuta nel luogo in cui si trova il presidente e/o il segretario della riunione, onde consentire la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.
I- in caso di assemblea con intervenuti dislocati in più luoghi audio collegati o audio-video collegati, per lo svolgimento delle proprie funzioni, il presidente dell’assemblea può farsi coadiuvare da uno o più assistenti presenti in ciascuno dei luoghi audio collegati o audio-video collegati. Analoga facoltà è in capo al soggetto verbalizzante per lo svolgimento delle proprie funzioni.
Art. 16 – Consiglio Direttivo
Il Consiglio Direttivo, è composto da tre a quindici membri eletti dall’Assemblea Ordinaria tra i propri Associati. Il Consiglio Direttivo, con apposita riunione successiva alle elezioni, nomina Presidente, Vice Presidente ed un consigliere che potrà eventualmente avere la funzione di Segretario e/o Tesoriere. In caso di decadenza o dimissioni di un membro dell’Organo assume il posto di Consigliere chi risulti essere il primo dei non eletti, nei risultati delle elezioni costituenti il Consiglio Direttivo in vigore. Nel caso in cui, per qualsiasi motivo, non vi sia un soggetto che risulti il primo dei non eletti in occasione delle precedenti elezioni e durante il corso dell’esercizio venissero a mancare uno o più consiglieri, i rimanenti provvederanno alla convocazione dell’Assemblea Ordinaria dei soci per eleggere i membri del Direttivo mancanti che resteranno in carica fino alla scadenza del mandato dei Consiglieri sostituiti, salvo che il numero dei Consiglieri in carica non sia inferiore a tre nel qual caso il Direttivo, sentito il parere dell’Assemblea Soci, può proseguire il proprio mandato senza la necessità di ricostituire il numero dei propri componenti precedenti la causa di decadenza del Consigliere o dei Consiglieri dimissionari o decaduti poiché i componenti il Consiglio Direttivo non saranno al di sotto del minimo di tre membri.
Coloro che intendono essere eletti o rieletti nelle cariche sociali, devono presentare la propria candidatura almeno sette giorni prima della data stabilita per l’effettuazione dell’Assemblea dandone comunicazione scritta al Presidente in carica dell’Associazione tramite raccomandata a mano controfirmata dal Segretario e/o dal Presidente per ricevuta o raccomandata a/r inviata presso la sede legale dell’Ente o PEC mail. Sarà cura del Consiglio Direttivo redigere un regolamento elettorale che costituirà parte integrante del Regolamento dell’associazione.
Possono ricoprire cariche sociali i soli soci in regola con il pagamento delle quote associative, che siano maggiorenni, non ricoprano qualsiasi carica in altre Società ed Associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito del medesimo Organo affiliante riconosciuto dal CONI e dal Dipartimento per lo Sport così come previsto dall’art. 11 D.lgs. 36/2021, non abbiano riportato condanne passate in giudicato per delitti non colposi e non siano stati assoggettati a squalifiche o sospensioni per periodi complessivamente intesi superiori ad un anno da parte di altre Federazioni Sportive Nazionali o Discipline Sportive Associate, del CONI e di Organismi sportivi internazionali riconosciuti .
Il Consiglio Direttivo dura in carica per quattro anni ed i suoi componenti sono rieleggibili. Si applica l’articolo 2382 del codice civile; al conflitto di interessi degli amministratori si applica l’articolo 2475-ter del codice civile. Il Presidente convoca il Consiglio Direttivo e ne fissa l’ordine del giorno, mediante comunicazione in bacheca o anche con mezzi informatici e non da effettuarsi almeno due giorni prima della data fissata; stimola e coordina le attività sociali, vigila e controlla tutti gli organi. Il Presidente è obbligato a convocare le riunioni del Consiglio ed a fissarne specifici argomenti all’ordine del giorno quando vi sia la richiesta di almeno un terzo dei componenti del Consiglio. Nel caso in cui il Presidente rimanga inerte per oltre sette giorni, ogni membro del Consiglio Direttivo può effettuare la convocazione.
Il Consiglio Direttivo è validamente costituito quando sia presente la maggioranza dei componenti. Esso delibera a maggioranza dei presenti. Compie tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria amministrazione non espressamente demandati all’Assemblea; redige e presenta all’Assemblea il rapporto annuale sull’attività dell’Associazione nonché il rendiconto consuntivo; redige i verbali in cui si determina l’importo delle quote sociali nonché il contributo per la partecipazione a corsi e/o lezioni, stabilisce l’autorizzazione ai rimborsi spesa in occasione di trasferte determinandone i massimali, delibera l’erogazione di compensi di qualunque natura a tecnici, istruttori, atleti, personale sportivo in genere ed eventuale personale amministrativo/gestionale e così via oltre a stabilire le attività diverse da quelle istituzionali che saranno effettuate dal sodalizio e predisporre, ove ritenuto necessario, il regolamento di funzionamento del sodalizio ed il regolamento elettorale. Le deliberazioni del Consiglio Direttivo sono valide se assunte con il voto favorevole della maggioranza dei presenti. In caso di parità il voto del Presidente è determinante. Le deliberazioni del Consiglio, per la loro validità, devono risultare da un verbale sottoscritto da chi ha presieduto la riunione e dal segretario. Lo stesso deve essere trascritto su apposito libro e messo a disposizione di tutti gli associati.
Il Consigliere che, senza giustificato motivo, risulti assente a tre sedute anche non consecutive nell’arco del medesimo anno sociale può essere dichiarato decaduto ed essere sostituito.
Il Consiglio Direttivo dovrà considerarsi sciolto e non più in carica qualora per dimissioni o per qualsiasi altra causa venga a perdere la maggioranza dei suoi componenti. Il Consiglio Direttivo può avere luogo anche tramite modalità online come previsto dal precedente articolo 15 del presente Statuto.
È fatto divieto ai membri del Consiglio Direttivo di ricoprire qualsiasi carica in altre società o associazioni sportive dilettantistiche nell’ambito della medesima Federazione Sportiva Nazionale, Disciplina Sportiva Associata o Ente di Promozione Sportiva riconosciuti dal CONI.
Art. 17 – Presidente e Vice Presidente
Il Presidente viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati e ad egli è attribuita la legale rappresentanza dell’Associazione ai sensi dell’art. 7, comma 1, lett. c) D.lgs. 36/2021; dura in carica quattro anni e può essere rieletto; sovrintende a tutta l’attività dell’Associazione e compie tutti gli atti non espressamente riservati alla competenza dell’Assemblea o del Consiglio Direttivo. Convoca e presiede l’Assemblea dei soci ed il Consiglio Direttivo. Al Presidente ed al Vice Presidente spettano tutti i poteri di Ordinaria e Straordinaria amministrazione (fatto salvi quelli riservati all’Assemblea), la firma sociale e la rappresentanza legale dell’Associazione di fronte ai terzi ed in giudizio con firme tra loro libere e disgiunte per il compimento di tutti gli atti di Ordinaria e Straordinaria gestione occorrenti per il raggiungimento dello scopo sociale tra cui rientra la possibilità di operare indipendentemente e con pieni poteri sul conto corrente intestato all’Associazione. In caso di assenza od impedimento temporaneo del Presidente, questi è sostituito dal Vice Presidente. Il Presidente può deliberare in via d’urgenza su materie di competenza del Consiglio Direttivo. Tali deliberazioni devono essere sottoposte a ratifica del Consiglio stesso, nella prima riunione successiva, e fra l’altro, dovrà verificare se nei casi sottoposti sussistevano gli estremi dell’urgenza tali da legittimarne l’intervento.
Il Vice Presidente dell’Associazione viene eletto nel proprio ambito dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei presenti/rappresentati, dura in carica quattro anni e può essere rieletto. Sostituisce il Presidente in caso di sua assenza o di impedimenti temporanei ed in quei compiti nei quali venga espressamente delegato. In caso di impedimento definitivo del Presidente rimane in carica per gli affari ordinari e per la convocazione – entro un mese – dell’Assemblea ordinaria per l’elezione di tutte le cariche associative.
Art. 18 – Tesoriere
Quando richiesto dalla maggioranza dei soci riunita in Assemblea Ordinaria o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Tesoriere, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo ed attende alla gestione contabile ed amministrativa dell’Associazione nonché alla predisposizione del rendiconto consuntivo. La funzione di Tesoriere può essere svolta anche dal Segretario dell’Associazione.
Art. 19 – Segretario
Quando richiesto dalla maggioranza dei soci riunita in Assemblea Ordinaria o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, quest’ultimo nominerà il Segretario, anche tra gli Associati non facenti parte del Consiglio stesso. Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo che lo ha nominato. Egli dà esecuzione alle deliberazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo, attende alla gestione della corrispondenza e cura la tenuta dei libri sociali, quale ad esempio la redazione dei verbali.
Art. 20 – Collegio dei Probiviri
Quando richiesto dalla maggioranza dei soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dei soci eleggerà il Collegio dei Probiviri, composto da tre membri, scelti tra i soci dell’Associazione. Esso nomina al suo interno un Presidente, che convoca le riunioni e stabilisce l’ordine del giorno e le modalità operative. Tale Organo è in completa autonomia ed indipendenza rispetto al Consiglio Direttivo e non deve essere da questo influenzato o condizionato nel suo funzionamento.
Dura in carica finché vige il Consiglio Direttivo in carica. L’accettazione della carica di Probiviro è incompatibile con ogni altra carica Sociale. Il Collegio dei Probiviri decide sulle violazioni da parte degli associati, delle norme del presente Statuto e di altre azioni ritenute disdicevoli o disonorevoli nell’ambito o fuori dal rapporto associativo, purchè attinenti con il buon nome dell’associazione.
Il Collegio delibera, su istanza del Consiglio Direttivo o di almeno cinque soci, il proscioglimento ovvero
l’adozione di uno dei segueni provvedimenti:
– censura scritta;
– sospensione temporanea;
– esclusione o radiazione.
La decisione adottata è depositata presso il Consiglio Direttivo e comunicata agli interessati dal Presidente entro i successivi quindici giorni.
Art. 21 – Collegio dei Revisori
Quando richiesto dalla maggioranza dei soci o quando ritenuto necessario dal Consiglio Direttivo, l’Assemblea Ordinaria dei soci eleggerà il Collegio dei Revisori dei Conti composto da uno o da tre membri effettivi i quali durano in carica finché vige il Consiglio Direttivo.
I componenti del Collegio dei Revisori dei Conti, ai quali si applica l’art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
Essi sono rieleggibili e potranno essere scelti in tutto o in parte fra persone estranee all’Associazione avuto riguardo alla loro competenza; loro compito è il controllo della correttezza della gestione contabile dell’Associazione. I Revisori dei Conti eleggono tra loro il Presidente in occasione della loro prima riunione. L’accettazione della carica di Revisore dei conti è incompatibile con ogni altra carica Sociale.
Titolo IV
RISORSE ECONOMICHE – FUNZIONAMENTO – LAVORATORI – DISPOSIZIONI FINALI
Art. 22 – Risorse economiche
L’Associazione trae le risorse economiche per il funzionamento e lo svolgimento della propria attività da:
– quote e contributi dei soci e dei tesserati;
– donazioni o lasciti testamentari;
– proventi derivanti da attività secondarie e strumentali;
– eventuali proventi di altre attività promosse dalla Associazione;
– rimborsi derivanti da convenzioni;
– contributi dello Stato, di enti e di Istituzioni Pubbliche;
– erogazioni liberali da privati o aziende;
– rendite di beni mobili o immobili pervenuti all’Associazione;
– eventuali sovvenzioni derivanti dall’adesione a confederazioni, enti e organismi I fondi sono depositati presso l’Istituto di credito stabilito dal Consiglio Direttivo.
Ogni operazione finanziaria è disposta con firma del Presidente o del Vice Presidente del Consiglio Direttivo. Gli associati sono obbligati al versamento delle quote stabilite dal Consiglio Direttivo relative alle attività sportive svolte presso le strutture sociali, necessarie alla copertura dei costi di mantenimento, consumo, manutenzione e gestione sostenuti dall’Associazione per il raggiungimento dei propri scopi sociali. L’Associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la propria vita.
Art. 23 – Rendiconto economico finanziario
Gli esercizi sociali hanno durata dal 1 luglio al 30 giugno di ogni anno. Il rendiconto economico consuntivo sarà redatto dal Consiglio Direttivo e da questi sottoposto all’approvazione dell’Assemblea entro quattro mesi dalla chiusura dell’anno sociale.
Art. 24 – Intrasmissibilità della quota o contributo Associativo
La quota o contributo associativo non è rivalutabile o rimborsabile; la quota o contributo associativo non è trasmissibile ad eccezione dei trasferimenti per causa di morte.
Art. 25 – Scioglimento dell’Associazione
Lo scioglimento, la fusione ovvero l’estinzione e quindi la liquidazione dell’Associazione, può essere proposta dal Consiglio Direttivo ed approvata dall’Assemblea dei soci convocata con specifico Ordine del giorno. L’Associazione potrà essere sciolta solo con decisione dell’Assemblea Straordinaria dei soci presa con il voto favorevole di almeno i tre quarti dei votanti e la presenza, in proprio o con delega, di almeno il cinquanta per cento più uno dei soci regolarmente iscritti a libro soci.
In caso di scioglimento, cessazione ovvero estinzione dell’Associazione, i beni che residuano dopo l’esaurimento della liquidazione sono devoluti ad un’Associazione o ad una FSN o EPS con finalità analoghe e che svolga analoga attività sportiva o ai fini di pubblica utilità, salvo diversa destinazione imposta dalla legge, sentito il parere obbligatorio vincolante della Direzione Generale del Terzo Settore o altro organo dello Stato che dovesse sostituirlo in tale funzione.
Art. 26 – Lavoratori e volontari
I lavoratori dell’Associazione hanno diritto a un trattamento economico e normativo ai sensi dell’articolo 25 e ss., D.Lgs. 36/2021, secondo il principio di pari dignità e opportunità, in quanto compatibili, le norme di legge sui rapporti di lavoro nell’impresa.
Sono ammesse altresì le prestazioni sportive dei volontari, ivi compresi i dipendenti pubblici, purché non siano retribuite in alcun modo nemmeno dal beneficiario. Per tali prestazioni sportive possono essere rimborsate esclusivamente le spese documentate relative al vitto, all’alloggio, al viaggio e al trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale di residenza del percipiente. Tali rimborsi non concorrono a formare il reddito del percipiente.
Le prestazioni sportive di volontariato sono incompatibili con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l’ente di cui il volontario è socio o tramite il quale svolge la propria attività sportiva. È previsto in ogni caso l’obbligo di assicurare per la responsabilità civile verso i terzi i volontari, in capo all’ente che si avvalga del loro operato, anche mediante polizze collettive, secondo le linee guida di cui al D.M. 6 ottobre 2021, del Ministero per lo Sviluppo Economico di concerto con il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.
Art. 27 – Disposizioni finali
Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dello Statuto e dei regolamenti del CONI ed in subordine si fa riferimento al Codice Civile, al D.lgs. 36/2021 così come integrato dal D.lgs. 163/2022 e dal D.lgs. 120/2023 ed alle altre leggi vigenti in materia di associazioni.
